In ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera n. 106 del 25 ottobre 2018 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, Ferrotramviaria si impegna a riconoscere un indennizzo ai viaggiatori con disabilità e a mobilità ridotta che utilizzano servizi di trasporto nel caso in cui, in presenza di dotazioni non funzionanti, se non è segnalato il mancato funzionamento o non sono rispettati i tempi di ripristino comunicati o rettificati.
Modalità di calcolo dell’indennizzo
L’indennizzo viene calcolato secondo i criteri riportati nella tabella, elaborati prendendo a riferimento i parametri indicati dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti.
L’ammontare dell’indennizzo è dato dalla somma del valore calcolato per ciascuno dei tre parametri (A+B+C). I criteri di calcolo sono definiti secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità e gradualità.
Per ottenere l'indennizzo, per le suddette ragioni, il viaggiatore entro le 48 ore successive all’evento che ha generato la richiesta di indennizzo, dovrà inoltrare una richiesta scritta alla Ferrotramviaria, corredata da titolo di viaggio in originale e copia del documento di identità.
La richiesta può essere inoltrata anche compilando l'apposito ⇒ MODULO DI RICHIESTA INDENNIZZI ⇐ |
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di rimborso, dopo aver proceduto alle necessarie verifiche, il viaggiatore riceverà comunicazione dell’esito della richiesta e, nel caso in cui la stessa venga accolta, le modalità e le tempistiche di erogazione dell’indennizzo. Lacomunicazionevieneinviataancheincasodimancatoriconoscimento.Tra scorsi 30 giorni senza aver ricevuto risposta, o nel caso la risposta non sia ritenutasoddisfacente,ilviaggiatorepuòrivolgersiall’AutoritàdiRegolazione dei Trasporti (per informazioni: www.autorita-trasporti.it) |
L’indennità da ritardo non è riconosciuta: |