Il Viaggiatore può portare gratuitamente, sia a bordo del treno sia a bordo dell'autobus, un collo di peso non eccedente i 10 Kg e di dimensioni non superiori a cm 75x50x25.
Ogni collo eccedente la franchigia, per un numero massimo di due bagagli per ogni Viaggiatore, è soggetto al pagamento del biglietto di corsa semplice. Fanno eccezione i viaggi da e per Aeroporto perchè è consentito il trasporto di bagagli anche eccedenti i limiti di franchigia.
I bagagli possono essere trasportati sul mezzo sociale a condizione che siano posti negli spazi a ciò riservati, non rechino disturbo o danno agli altri Viaggiatori, non ostacolino le attività di servizio del personale e non danneggino il mezzo sociale.
Non è consentito il trasporto di oggetti pericolosi o eccessivamente ingombranti, ad insindacabile giudizio del personale viaggiante.
TRASPORTO BICICLETTE
Il trasporto della bici al seguito è gratuito. Il prezzo del biglietto emesso per il trasporto della bicicletta è a carico della Regione Puglia.
Il trasporto della bici al seguito sui treni è consentito:
Il possessore della bicicletta è tenuto ad effettuare personalmente le operazioni di carico e scarico della stessa, attenendosi alle richieste e agli avvertimenti del personale aziendale, ed è responsabile dei danni causati alla propria ed alle altrui biciclette, al personale, al materiale ferroviario ed a terzi.
Inoltre, il Viaggiatore non deve sostare sulle piattaforme ostacolando la salita e la discesa degli altri Passeggeri.
DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO DELLE BICICLETTE NON PIEGHEVOLI
L'Utente che intenda viaggiare con bici al eseguito deve recarsi dal Capo Treno per ricevere istruzioni in merito alla porta da utilizzare per le operazioni di carico e per la regolarizzazione del trasporto del mezzo; nel caso in cui il Capo Treno, per indisponibilità di posti, non autorizzi il trasporto della bicicletta, l'utente potrà allocare il mezzo nelle apposite rastrelliere presenti nelle stazioni e fermate o attendere il successivo convoglio adibito al trasporto biciclette.
Il trasporto è consentito, nel limite dei posti disponibili nelle rastrelliere, ove presenti, o negli appositi spazi dedicati; il trasporto è ammesso in ragione di una bicicletta per passeggero su tutti i treni individuati dall'Azienda e non oltre il numero massimo consentito.
Non è consentito il trasporto delle bici nei casi di gruppi organizzati in numero superiore alle disponibilità di posti.
Accedere ai treni con bici al seguito utilizzando esclusivamente la porta contraddistinta da apposito pittogramma, ove presente.
Durante il trasporto non è consentito lasciare oggetti o bagagli sulle biciclette o negli spazi adibiti al trasporto delle stesse.
Le bici devono altresì essere poste, comunque, in modo tale da non costituire intralcio o disturbo all'uscita e/o entrata di Viaggiatori e/o personale in servizio dell'esercente.
I bambini sotto i 12 anni possono salire sui treni con la bicicletta solo se accompagnati da un adulto.
E' opportuno raggiungere la stazione alcuni minuti prima dell'orario previsto, per svolgere in comodità le operazioni di carico bici.
I possessori di biciclette devono comunue attenersi ad eventuali ulteriori istruzioni impartite dal personale direttamente o a mezzo di diffusione sonora. In particolare, in caso di eccessivo affollamento delle vetture, i possessori di biciclette potranno essere invitati dal personale del treno ad attendere un convoglio successivo.
In caso di emergenza o comunque in caso di necessità di evacuazione dei treni, le biciclette devono essere lasciate a bordo o in caso di uscita dalle stazioni in luogo opportuno per non intralciare gli altri Viaggiatori. Se recuperabili, saranno restituite ai proprietari dietro presentazione dei titoli di viaggio e di un documento.
Le infrazioni relative alla sicurezza e alla regolarità dell'esercizio stabilite dal DPR 753/80 sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa stabilita dal DPR stesso.
La Ferrotramviaria non effettua alcuna attività di custodia e, quindi, non garantisce da eventuali danni o furti alle biciclette lasciate in sosta.
TRASPORTO ANIMALI
Sia a bordo del treno sia a bordo dell'autobus è consentito il trasporto gratuito:
Non è consentito il trasporto di animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani guida.
Il Viaggiatore non vedente o ipovedente ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa (Legge n. 37 del 14-2-74).
In ogni modo, il trasporto di animali è consentito in condizioni tali da impedirne la loro libera circolazione sul mezzo.
In nessun caso gli animali possono occupare un posto a sedere.
I proprietari di animali domestici sono responabili del comportamento degli animali e devono porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinchè essi non arerchino disturbo agli altri Utenti del servizio. In mancanza, ad insindacabile giudizio del personale viaggiante, potranno essere allontanati dai mezzi sociali.