REMISSIONE IN TERMINI DI 30 GIORNI PER LA PRESENTAZIONE DI EVENTUALI RICHIESTE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIMBORSI ED INDENNIZZI


 

Si avvisano i signori viaggiatori della remissione in termini di 30 giorni per la presentazione di eventuali richieste di rimborso ed indennizzo, correlate da adeguata documentazione a supporto, per tutti gli utenti i quali dal 01/01/2019 ne abbiano diritto ai sensi dei seguenti punti:

 

1) INDENNIZZO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE INDICAZIONI FORNITE IN RELAZIONE ALLA FRUIBILITA’ DEL MATERIALE ROTABILE
Nel caso in cui una corsa indicata sull’orario pubblicato come fruibile da utenti con disabilità o a mobilità ridotta venga resa con materiale non idoneo o sostituita con autoservizio sostitutivo o integrativo non accessibile o non idoneo, l’utente con disabilità o a mobilità ridotta che abbia già acquistato un titolo di viaggio utilizzabile per la corsa interessata ha diritto, oltre al rimborso del biglietto, ove il viaggiatore non abbia usufruito delle agevolazioni previste dall’art. 30 della Legge Regionale n. 18/2003, ad un indennizzo pari a 4€.

 

2) INDENNIZZO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEI TEMPI COMUNICATI DI RIPRISTINO DELLA DISPONIBILITA’ DI INFRASTRUTTURE O DOTAZIONI DELLE STAZIONI
In ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera n. 106 del 25 ottobre 2018 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, Ferrotramviaria si impegna a riconoscere un indennizzo ai viaggiatori con disabilità e a mobilità ridotta che utilizzano servizi di trasporto nel caso in cui, in presenza di dotazioni non funzionanti, se non è segnalato il mancato funzionamento o non sono rispettati i tempi di ripristino comunicati o rettificati.

 

3) INDENNIZZI PER GLI ABBONAMENTI MENSILI ED ANNUALI IN CASO DI RIPETUTI SERVIZI IRREGOLARI
I passeggeri muniti di abbonamento mensile o annuale hanno diritto ad un indennizzo nell’ipotesi in cui, nel periodo di validità dello stesso, incorrano in un susseguirsi di ritardi o soppressioni non sostituite con corse automobilistiche.
In caso di servizi irregolari, per cause di inadempienze attribuibili alla Ferrotramviaria, per gli abbonati mensili e annuali è riconosciuto un indennizzo per ciascun mese se l’indice di affidabilità pubblicato sul sito web è inferiore o uguale al 90%.
Detto indennizzo è pari al 10% del costo dell’abbonamento mensile e a 1/12 del 10% dell’abbonamento annuale.

 


- La Ferrotramvaria, inoltre, si impegna a concedere un Plus di 5€ a tutti i viaggiatori aventi diritto all’indennizzo ai sensi dei punti 1) e 2), rispetto all’importo totale che gli sarebbe dovuto in base alle modalità di calcolo definite, come previsto ai sensi delle suddette misure, nella Carta dei Servizi.
Il Plus di 5€ avrà valenza retroattiva dal 01/01/2019 e con validità fino al 31/12/2020.

 

- Anche per i titolari di abbonamento mensile o annuale, ai sensi del punto 3), sarà riconosciuto un ulteriore plus rispetto l’indennizzo previsto.
Infatti, Ferrotramviaria indennizzerà tutti gli abbonati mensili ed annuali, per ciascun mese in cui, nella tratta indicata sul titolo di viaggio, un numero di treni pari o superiore al 5% di quelli programmati subisca un ritardo superiore a 15 minuti o venga soppresso; detto indennizzo sarà pari al 20% dell’abbonamento mensile e a 1/12 del 20% dell’abbonamento annuale.
Il Plus avrà valenza retroattiva dal 01/04/2019 e con validità fino al 30/09/2020

 

Per inoltrare la richiesta d’indennizzo è necessario compilare l’apposito modulo ‘’richiesta di indennizzi’’ al seguente link CLICCA QUI!

Pubblicato il 30/07/20

Ferrotramviaria S.p.A Direzione Generale Trasporto
Piazza A. Moro, 50/B - 70122 Bari

Partita Iva: 00890311004 - C.F.: 00431220581
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