Disposizioni che regolano il trasporto delle persone sulle autolinee
1. TITOLI DI VIAGGIO
I titoli di viaggio validi sulle autolinee della Ferrotramviaria sono i seguenti:
- Biglietto di corsa semplice, valido nel giorno in cui il biglietto è vidimato, per effettuare un solo viaggio, sul percorso indicato sul biglietto. Il possessore del biglietto non ha la facoltà di effettuare fermate intermedie. Il prezzo di tale biglietto si stabilisce sulla base della Tariffa 1.
- Abbonamento settimanale, valido per effettuare un numero illimitato di viaggi, sul percorso indicato sul biglietto, nella settimana di validità dello stesso e riservato agli utenti della autolinea Bari-Barletta. Il possessore dell’abbonamento ha la facoltà di effettuare fermate intermedie. Il prezzo di tale biglietto si stabilisce sulla base della Tariffa 5.
- Abbonamento mensile, valido per effettuare un numero illimitato di viaggi, sul percorso indicato sul biglietto, nel mese di validità dello stesso e riservato agli utenti della autolinea Bari-Barletta. Il possessore dell’abbonamento ha la facoltà di effettuare fermate intermedie. Il prezzo di tale biglietto si stabilisce sulla base della Tariffa 7.
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Biglietto speciale a fasce chilometriche, emesso dal conducente a bordo dell’autobus per la regolarizzazione del titolo di viaggio di quei viaggiatori che, essendone sprovvisti, ne facciano richiesta allo stesso, all’atto della salita sull’autobus.
Il costo del biglietto, superiore al costo del biglietto di corsa semplice, viene calcolato in base alle fasce chilometriche secondo il seguente schema:
fino a 15 Km
da 16 a 30 Km
da 31 a 45 Km
oltre 45 Km.
Il possessore non ha la facoltà di effettuare fermate intermedie.
Sulle linee del Servizio sostitutivo del servizio ferroviario hanno validità sia i titoli di viaggio del servizio ferroviario che i titoli di viaggio del servizio automobilistico .
Il possessore del titolo di viaggio può iniziare il viaggio, o terminarlo, in qualunque località compresa nella relazione per cui il biglietto è valido, fermo restando che nessun rimborso spetta per il percorso non effettuato.
Gli abbonamenti sono individuali, nominativi e incedibili. Perché sia valido, il viaggiatore è tenuto a compilare l’abbonamento in maniera corretta con i propri dati anagrafici.
I biglietti di corsa semplice, per essere validi, devono essere sempre vidimati a bordo dell’autobus, ad inizio corsa, con la macchina obliteratrice su di esso installata. Gli abbonamenti settimanali e mensili a corse illimitate devono essere vidimati solo al primo viaggio. In caso di inagibilità della obliteratrice, il viaggiatore deve rivolgersi al conducente di linea o al controllore, se già presente a bordo, per ottenere la convalida del biglietto.
In ogni caso, i viaggiatori, all'atto della salita sull'autobus, devono mostrare al conducente di linea il titolo di viaggio valido per la corsa di cui si vuole fruire.
2. TRASPORTO RAGAZZI
I ragazzi che non hanno compiuto i dieci anni, accompagnati singolarmente da persona adulta e che non occupino posti a sedere sono trasportati gratuitamente.
L’età si considera compiuta il giorno dell’anniversario della nascita.
3. EMISSIONE DI BIGLIETTI
I titoli di viaggio validi sulle autolinee della Ferrotramviaria sono disponibili presso le rivendite autorizzate, ubicate in genere nelle immediate vicinanze dei capolinea o delle fermate e presso le biglietterie delle stazioni delle Ferrovie del Nord Barese (I punti vendita sono elencati presso le fermate e le stazioni).
Gli abbonamenti mensili possono essere emessi sino al giorno 24, per il mese in corso, e dal giorno 25, per quelli con validità dal mese successivo.
Gli abbonamenti settimanali possono essere emessi dal venerdì precedente la settimana di validità.
Sia gli abbonamenti mensili che quelli settimanali sono rilasciati su semplice richiesta verbale, anche da parte di terzi.
E’ ammesso il rilascio del titolo di viaggio sull’autobus solo per il biglietto di corsa semplice speciale a fasce chilometriche. Il costo maggiorato di tale biglietto è determinato in relazione alle fasce di percorrenza chilometrica del viaggio.
4. IDENTIFICAZIONE PERSONALE E TESSERA DI RICONOSCIMENTO AZIENDALE
In corso di viaggio, il viaggiatore titolare di un abbonamento deve essere munito di un valido documento personale di identificazione, da esibire a richiesta degli agenti incaricati alla verifica del titolo di viaggio. Il possessore di un biglietto di abbonamento, a sua discrezione, può munirsi di tessera di riconoscimento aziendale, da esibire in sostituzione del documento di identità.
La tessera di riconoscimento aziendale è rilasciata a seguito di semplice richiesta verbale dietro consegna di due fotografie formato tessera e l’esibizione di un valido documento di riconoscimento.
La tessera può essere rilasciata anche ai minori privi di documento di identità purché provvisti di certificazione, sottoscritta con firma autentica da chi esercita la patria potestà, dalla quale risultino i dati anagrafici del minore.
La tessera ha validità triennale e viene rilasciata dalle biglietterie delle stazioni delle Ferrovie del Nord Barese, dietro pagamento delle spese di emissione.
5. TRASPORTO BAGAGLI
Il viaggiatore può portare a bordo del treno gratuitamente un collo di peso non eccedente i 10 Kg e di dimensioni non superiori a cm 75x50x25.
Non è consentito il trasporto di oggetti pericolosi o eccessivamente ingombranti, ad insindacabile giudizio del personale viaggiante.
I bagagli possono essere trasportati sul mezzo sociale a condizione che siano posti negli spazi a ciò riservati, non rechino disturbo o danno agli altri viaggiatori, non ostacolino le attività di servizio del personale e non danneggino il mezzo sociale.
Ogni collo eccedente la franchigia, per un numero massimo di due bagagli per ogni viaggiatore, è soggetto al pagamento del biglietto di corsa semplice (Tariffa 1).
5b. TRASPORTO ANIMALI
A bordo del treno è consentito il trasporto gratuito:
- di cani di piccola taglia, purchè muniti di museruola e guinzaglio, oppure, se molto piccoli, da tenersi in grembo, in ragione di 1 per ogni viaggiatore.
- di piccoli animali domestici custoditi in appositi contenitori di peso non eccedente i 10 Kg e di dimensioni non superiori a cm 75x50x25. Il trasporto
di tali contenitori è regolamentato come il trasporto dei bagagli, al quale
capitolo si rimanda.
In ogni caso, il trasporto di animali è consentito in condizioni tali da impedire la loro libera circolazione sul mezzo. I proprietari di animali domestici sono responsabili del comportamento degli animali e devono porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché essi non arrechino disturbo agli altri utenti del servizio. In mancanza, ad insindacabile giudizio del personale viaggiante, i viaggiatori potranno essere allontanati dai mezzi sociali.
Non è consentito il trasporto di animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani guida.
Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa (Legge n.37 del 14-2-74).
6. CONCESSIONI SPECIALI
A mente dell'art. 30 della L.R. 31.10.2002 n. 18 e successive integrazioni, è prevista l'emissione di titoli di viaggio gratuiti per le seguenti categorie di cittadini:
- privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;
- invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, iscritti alla prima, seconda e terza categoria della tabella A) allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 113 e successive modificazioni e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;
- invalidi civili e portatori di handicap certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore all'80% e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto, nonchè invalidi del lavoro certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore al 70%.
Per il trasporto delle suddette categorie di cittadini è stato istituito il titolo di viaggio plurimo, di cui è vietata la vendita, denominato "Biglietto plurimo speciale gratuito per disabili".
Tale biglietto, con validità di biglietto di corsa semplice, è rilasciato, di norma, per le singole tratte di servizio interessate e con validità giornaliera, ai cittadini che ne facciano richiesta, previo accertamento, da parte del personale delle biglietterie, della loro appartenenza a una delle predette categorie sulla base di idoneo documento.
Il "Biglietto plurimo speciale gratuito per disabili" è rilasciato, con validità di abbonamento gratuito, solo ai soggetti che, appartenenti ad una delle categorie beneficiarie, ne abbiano necessità per motivi di lavoro o di studio o di assistenza sanitaria.
Per ottenere tale beneficio gli interessati sono tenuti a presentare apposita richiesta, corredata da idonea documentazione, alla Direzione di Esercizio delle
Ferrovie del Nord Barese, che autorizzerà l'emissione dell'abbonamento.
E' consentito il rilascio di abbonamento gratuito "al portatore", se ne è riconosciuto il diritto, per l'accompagnatore delle suddette categorie di cittadini.
Il "Biglietto plurimo speciale gratuito per disabili" è rilasciato dalle biglietterie delle stazioni delle Ferrovie del Nord Barese.
7. OBBLIGHI DI CHI USA IL SERVIZIO DELLE AUTOLINEE
L’utente delle autolinee è tenuto a:
- munirsi preventivamente di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, anche per l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente;
- mostrare al conducente di linea, all'atto della salita sull'autobus, il titolo di viaggio valido per la corsa di cui si vuole fruire;
- nel caso inizi il viaggio sprovvisto di biglietto, richiedere tempestivamente al conducente in servizio di essere regolarizzato. Questi emetterà il biglietto speciale a fasce chilometriche;
- non occupare, salva diversa disposizione, più di un posto a sedere;
- osservare tutte le prescrizioni relative all’esercizio ed all’uso delle autolinee e quelle che apportino impedimenti, restrizioni o condizioni speciali, e a uniformarsi alle richieste ed agli avvertimenti del personale che vi è addetto, nonché alle leggi, ai decreti ed ai regolamenti in materia di polizia, sanità e simili;
- usare le precauzioni necessarie e vigilare, per quanto da lui dipenda, alla sicurezza ed incolumità proprie, delle persone e degli animali che sono sotto la sua custodia nonché sulla sicurezza delle proprie cose. In particolare, i viaggiatori debbono prestare specifica attenzione, sia durante le fermate sia in marcia, alle porte ad apertura e chiusura automatica stante le caratteristiche delle porte suddette;
- presentare agli agenti controllori il biglietto e gli eventuali documenti prescritti ogni qualvolta siano richiesti;
- pagare agli agenti incaricati delle riscossioni le somme da essi richieste per tasse, soprattasse, penalità ed ogni altro diritto dipendente dal trasporto;
- non fumare negli autobus.
8. SANZIONI
8.1 - Titolo di viaggio mancante o non valido
I viaggiatori, che all’atto dei controlli risultino sprovvisti di titolo di viaggio o presentino titolo di viaggio comunque non valido, sono soggetti all’emissione di processo verbale di accertamento ai sensi del D.P.R. 11/7/1980 n. 753 e al pagamento, oltre che del biglietto di corsa semplice, anche di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 prevista dall’art. 32 comma 1 della L.R. n. 18/2002.
Tale sanzione è ridotta a € 50,00, se l’utente provvede al pagamento entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della sua notifica.
I viaggiatori, titolari di biglietto di abbonamento, che all’atto dei controlli risultino privi del documento di identificazione vengono considerati sprovvisti di titolo di viaggio. Non si procede alla contestazione qualora venga esibito un documento di identificazione scaduto da non oltre trenta giorni, a condizione che la scadenza sia avvenuta successivamente a quella di inizio di validità dell’abbonamento.
L’uso del biglietto di abbonamento alterato, contraffatto o intestato ad altra persona, oltre il ritiro dello stesso comporta il pagamento, oltre che del biglietto di corsa semplice riferito al percorso indicato sull’abbonamento, anche di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a quella comminata ai viaggiatori, che risultano privi di valido titolo di viaggio.
8.2 - Uso improprio dei titoli di viaggio
(Art. 24 D.P.R. n. 753/1980) I biglietti o gli altri titoli di viaggio non possono essere usati in modo diverso da quello stabilito dalle rispettive norme di utilizzazione.
E’ vietata la cessione dei titoli di viaggio nominativi e, dopo l’inizio del viaggio, di quelli non nominativi.
E’ vietato acquistare o ottenere biglietti in violazione al precedente comma. Il biglietto o altro documento di trasporto indebitamente acquistato o ottenuto, decade di validità.
E’, altresì, vietata la vendita di biglietti, quando non sia autorizzata dall’Azienda.
I trasgressori alle disposizioni del secondo e terzo comma sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 3 a € 10.
I trasgressori alla disposizione del quarto comma incorrono nella sanzione amministrativa da € 7 a € 23 e, ove il fatto avvenga con il concorso di più persone, nella sanzione amministrativa da € 15 a € 46.
8.3 - Prescrizioni per l’uso dei mezzi di trasporto
8.3.1 - (Art. 25 D.P.R. n. 753/1980)
E’ fatto divieto di aprire le porte dei mezzi sociali e di salire o discendere dagli stessi, quando non sono completamente fermi. E’ inoltre vietato salire o discendere dalla parte opposta a quella stabilita per il servizio viaggiatori o da aperture diverse da quelle all’uopo destinate.
I trasgressori alle suddette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 7 a € 23.
E’ vietato aprire le finestre dei veicoli senza l’assenso di tutti i viaggiatori interessati.
8.3.2 - (Art. 26 D.P.R. n. 753/1980)
Salvo il caso di grave e incombente pericolo, è fatto divieto alle persone estranee al servizio di azionare i comandi per l’apertura di emergenza delle porte nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato nel mezzo sociale e come tale evidenziato. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 258 a € 1.549.
8.3.3 - (Art. 27 D.P.R. n. 753/1980)
E’ vietato gettare dal mezzo sociale qualsiasi oggetto. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 5 a € 15. Ove il fatto avvenga con il mezzo sociale in movimento, i trasgressori sono puniti con l’ammenda da € 25 a € 258 o con l’arresto fino a due mesi.
8.3.4 - (Art. 7 Legge 11/11/1975, n. 584, come sostituito dall’art. 52 Legge 28/12/2001, n. 448) E’ vietato fumare nel mezzo sociale.
I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 27,50 a € 275, raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.
8.3.5 - (Art. 29 D.P.R. n. 753/1980)
L’utente che danneggia, deteriora o insudicia i mezzi sociali nonché i loro arredi e accessori è soggetto alla sanzione amministrativa da € 7 a € 23.
La sanzione anzidetta non si applica quando gli atti vengono compiuti da chi è colto da improvviso malore, fermo restando l’obbligo del risarcimento dell’eventuale danno arrecato.
Il pagamento della sanzione in misura ridotta con effetto liberatorio è subordinato al contestuale versamento della somma corrispondente all’eventuale danno arrecato, quando la somma stessa sia prefissata da una tariffa stabilita dall’Azienda e sia notificata al trasgressore all’atto della contestazione dell’infrazione.
Negli altri casi, ferma restando la possibilità del pagamento della sanzione in misura ridotta, con effetto liberatorio, l’importo dell’eventuale danno deve essere risarcito separatamente, previo accertamento e notifica.
8.3.6 - (Art. 33 D.P.R. n. 753/1980)
E’ vietato portare con sé sul mezzo sociale armi da fuoco cariche e non smontate. Le munizioni di dotazione devono essere tenute negli appositi contenitori e accuratamente custodite. Detto divieto non è applicabile agli agenti della forza pubblica. I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da € 77 a € 232.
8.4 - Persone escluse dal mezzo sociale
8.4.1 - (Art. 30 D.P.R. n. 753/1980)
E’ fatto divieto alle persone non espressamente autorizzate dall’Azienda di svolgere l’attività di venditore di beni e di servizi sui mezzi sociali, nonché nelle fermate.
E’ fatto altresì divieto di svolgere attività di cantante, suonatore e simili, e di fare raccolta di fondi a qualunque titolo.
I trasgressori sono allontanati dal mezzo sociale, previo ritiro del titolo di viaggio senza diritto ad alcun rimborso per i percorsi ancora da effettuare, ed incorrono inoltre nella sanzione amministrativa da € 15 a € 46.
Ove l’attività di vendita di beni avvenga con il concorso di più persone, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 258 a € 1.549.
Nei confronti dei trasgressori l’Azienda rifiuterà il rilascio del biglietto di abbonamento.
8.4.2 - (Art. 31 D.P.R. n. 753/1980)
Sono escluse dal mezzo sociale e allontanate dalle fermate le persone che si trovino in stato di ubriachezza, che offendano la decenza o diano scandalo o disturbo agli altri viaggiatori e che ricusino di ottemperare alle prescrizioni d’ordine o di sicurezza del servizio.Le persone escluse in corso di viaggio non hanno diritto ad alcun rimborso per il percorso ancora da effettuare.
8.4.3 - (Art. 32 D.P.R. n. 753/1980)
Sono escluse dal mezzo sociale e allontanate dalle fermate le persone malate o ferite che possano arrecare danno o incomodo agli altri viaggiatori. Detta norma non si applica agli invalidi per causa di guerra, di lavoro e di servizio, nonché ai ciechi e sordomuti.
8.5
- Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal D.P.R. 753/1980, si fa riferimento alle disposizioni dell’art. 32 comma 3 della L.R. n. 18/2002, che cita “Il mancato rispetto da parte degli utenti dei servizi delle norme contenute nel regolamento aziendale di vettura comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da € 55,00 a € 250,00, ridotte al 50 per cento se l’utente estingue l’illecito entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della sua notifica”.
8.6
- Nel caso in cui l’utente incorso in una infrazione sia esonerato, in via eccezionale, con atto del Direttore dell’Esercizio, dal pagamento della sanzione amministrativa, dovrà in ogni caso corrispondere la somma di € 5 oltre eventuali spese di notifica sostenute dall’Azienda.
9. RECLAMI
I reclami, le richieste e i suggerimenti possono essere inoltrati direttamente:
- per telefono, al numero 080 5299348, dalle ore 9.00 alle ore 12.00
il servizio è operante dal lunedì al venerdì;
- via fax, al numero 080 5240713;
- per iscritto all’indirizzo:
FERROTRAMVIARIA SpA FERROVIE DEL NORD BARESE
Direzione Esercizio - Supporto Operativo D.E. - Relazioni con la Clientela - Piazza Moro n. 50/b - 70122 BARI
- via e-mail, all’indirizzo
- via internet, nel presente sito (www.ferrovienordbarese.it), alla sezione
E’ necessario fornire le proprie generalità e indirizzo.
Per tutti i casi che richiedono una risposta, l’azienda si rivolgerà agli interessati, per iscritto, entro 30 giorni dalla data del protocollo aziendale.
10. RIMBORSI
Si ha diritto al rimborso in caso di sospensione del servizio, per cause di inadempienze attribuibili alla Ferrotramviaria, per l’intera giornata e senza l’effettuazione di un servizio sostitutivo.
Il rimborso consisterà nel riconoscimento del costo del biglietto acquistato previa restituzione dello stesso o, nel caso di abbonamento, nel riconoscimento dell’importo del biglietto di corsa semplice per la tratta riferita all’abbonamento stesso.
I biglietti e gli abbonamenti acquistati e non utilizzati, per le suddette ragioni, possono essere rimborsati presso la stessa agenzia di emissione entro un’ora dal rilascio; altrimenti, entro le 48 ore successive all’evento, il viaggiatore dovrà inoltrare il reclamo tramite richiesta scritta, allegando il biglietto non utilizzato o la fotocopia dell’abbonamento.
Dovrà, inoltre, dichiarare: nome, cognome, giorno, luogo, ora e linea oggetto del mancato servizio. In caso di invio tramite Servizio Postale farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante. L’Azienda, dopo aver proceduto alle ulteriori verifiche ed accettata la richiesta, procederà all’invio presso il domicilio indicato dal richiedente di un buono di rimborso.
Per servizi saltati o irregolari per cause di forza maggiore, come ad esempio calamità naturali, eventi atmosferici, imprevisti del veicolo, scioperi, interruzioni stradali o, comunque, per cause derivanti da situazioni non imputabili alla Ferrotramviaria, non si prevede alcuna forma di rimborso.
Non è dovuto, inoltre, alcun rimborso in caso di furto, smarrimento, distruzione del biglietto ed in caso di mancato utilizzo dipendente da fatto proprio del viaggiatore.
11. OGGETTI SMARRITI
Gli oggetti smarriti sugli autobus e/o nei pressi delle fermate e rinvenuti dal Personale, sono consegnati al Capo Unità Organizzativa dell’Impianto Autolinee di Bitonto. Dopo la registrazione e la catalogazione, l’oggetto smarrito è depositato e custodito per 1 mese.
Gli oggetti smarriti possono essere reclamati e ritirati dai proprietari presso l’Impianto Autolinee di Bitonto, i giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 13,00.
Nel caso sia certa la proprietà dell’oggetto smarrito (per la presenza di carta di identità o altro documento) e il proprietario sia rintracciabile, il Capo Unità Organizzativa dell’Impianto Autolinee provvederà a richiedere all’interessato di procedere al ritiro.
Questi, all’atto della consegna, apporrà nell’apposito registro oggetti smarriti la firma per ricevuta, dietro esibizione di un documento di riconoscimento.
Negli altri casi, all’atto della richiesta di restituzione di un oggetto smarrito, l’addetto annoterà le generalità del richiedente (rilevandole da un documento di riconoscimento) ed esigerà dal medesimo una descrizione dettagliata dell’oggetto reclamato.
In caso di corrispondenza tra la descrizione e l’oggetto reclamato, il richiedente potrà ritirare l’oggetto dopo aver sottoscritto il registro oggetti smarriti.
Decorso il termine di 1 mese, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa prevista dal Codice Civile, il Capo Unità Organizzativa dell’Impianto Autolinee provvede a consegnare gli oggetti non reclamati all’Ufficio Oggetti Smarriti del Comune di Bitonto.
12. DANNI A PERSONE E COSE
Il viaggiatore munito di regolare titolo di viaggio è tutelato da copertura assicurativa durante il trasporto.
Per i danni a persone o cose per i quali l’utente ravvede la responsabilità dell’azienda, sarà cura dello stesso informare tempestivamente il personale in servizio al momento dell’accaduto, fornendo i propri dati, generalità e danni subiti.
L’utente dovrà, altresì, inoltrare la denuncia del danno subìto alla Direzione dell’Esercizio delle Ferrovie del Nord Barese, allegando la documentazione necessaria perché la compagnia di assicurazione che tutela l’azienda, alla quale la pratica è inviata per il prosieguo, possa valutare la sussistenza e l’entità del risarcimento.
In caso di danni a persone e cose, il personale in servizio al momento dell’accaduto dovrà prontamente intervenire, soccorrere chi fosse eventualmente infortunato, all’uopo inviando lo stesso, se consenziente, presso il più vicino pronto soccorso, informarsi sulla dinamica dell’accaduto, rilevare i dati e le generalità delle persone coinvolte nel fatto e di eventuali testimoni.
Lo stesso personale dovrà, altresì, produrre alla Direzione dell’Esercizio una dettagliata relazione su quanto occorso, con la descrizione puntuale dei danni subiti dall’utente e completa di tutti i dati acquisiti.