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Disposizioni che regolano il trasporto delle persone sulla ferrovia

1. TITOLI DI VIAGGIO
I titoli di viaggio validi sulle Ferrovie del Nord Barese sono i seguenti:

  • Biglietto di corsa semplice, valido soltanto il giorno del rilascio, per effettuare un solo viaggio, sul percorso indicato sul biglietto. Il possessore non ha facoltà di effettuare fermate intermedie. Il prezzo di tale biglietto si stabilisce sulla base della Tariffa 1.
  • Biglietto di doppia corsa, valido soltanto il giorno del rilascio, per effettuare un viaggio di andata e un viaggio di ritorno, sul percorso indicato sul biglietto. Il possessore non ha facoltà di effettuare fermate intermedie. Il prezzo di tale biglietto si stabilisce sulla base della Tariffa 2.
  • Abbonamento mensile, valido per effettuare un numero illimitato di viaggi sul percorso indicato sul biglietto, nel mese di validità dello stesso. Il possessore dell’abbonamento ha la facoltà di effettuare fermate intermedie. Il prezzo di tale biglietto si stabilisce sulla base della Tariffa 3.
  • Abbonamento settimanale, valido per effettuare un numero illimitato di viaggi sul percorso indicato sul biglietto nella settimana di validità dello stesso. Il possessore dell’abbonamento ha la facoltà di effettuare fermate intermedie. Il prezzo di tale biglietto si stabilisce sulla base della Tariffa 4.
  • Biglietti di corsa semplice e di doppia corsa a tariffa ridotta per comitive, delle quali si può beneficiare in occasione delle visite guidate preprogrammate, previa autorizzazione della Direzione di Esercizio. Per gruppi da 6 a 24 persone paganti, il prezzo si stabilisce sulla base della Tariffa 6, con la riduzione del 20% sulla tariffa di corsa semplice, e sulla base della Tariffa 7, con la stessa riduzione per i biglietti di doppia corsa; tali biglietti consentono il viaggio gratuito di un accompagnatore ogni 10 persone paganti.
    Per gruppi di oltre 24 persone il prezzo si stabilisce sulla base della Tariffa 8, con la riduzione del 30% sulla tariffa di corsa semplice, e sulla base della Tariffa 9, con la stessa riduzione per i biglietti di doppia corsa; il biglietto consente il viaggio gratuito di un accompagnatore, fino a un massimo di 5, ogni 15 persone paganti. I possessori non hanno la facoltà di effettuare fermate intermedie.
  • Biglietto festivo di corsa semplice, valido sulle corse del Servizio sostitutivo del servizio ferroviario nelle giornate festive, per effettuare un solo viaggio, a seguito di vidimazione a bordo dell’autobus, sul percorso indicato sul biglietto.
    Tale biglietto è stato istituito per consentire agli utenti della Ferrovia che viaggiano nelle giornate festive di munirsi preventivamente di titolo di viaggio nelle località con biglietteria mancante o chiusa. La biglietteria della fermata di Macchie rilascia tale biglietto anche per viaggiare sulle corse automobilistiche del Servizio sostitutivo previste nelle giornate feriali. Il possessore non ha la facoltà di effettuare fermate intermedie. Il prezzo di tale biglietto si stabilisce sulla base della Tariffa 1.
  • Biglietto speciale a fasce chilometriche, emesso dal personale in servizio a bordo del treno per la regolarizzazione del titolo di viaggio di quei viaggiatori che, essendone sprovvisti, ne facciano richiesta allo stesso, all’atto della salita in treno. Il costo del biglietto, superiore al costo del biglietto di corsa semplice, è calcolato in base alle fasce chilometriche secondo il seguente schema:
    fino a 15 Km
    da 16 a 30 Km
    da 31 a 45 Km
    oltre 45 Km.
    Il possessore non ha la facoltà di effettuare fermate intermedie.
  • Biglietto giornaliero integrato "ferbus". Tale biglietto è stato istituito a carattere sperimentale a seguito dell'accordo tra le Aziende di trasporto pubblico locale Ferrotramviaria SpA, Trenitalia SpA, Ferrovie del Sud Est srl, Ferrovie Appulo Lucane srl e Amtab Servizio Spa, con l'assenso dell'Assessorato ai trasporti della Regione Puglia e dell'Assessorato alla Mobilità del Comune di Bari. Il biglietto "ferbus" ` valido per l'utenza diretta a Bari, per effettuare un viaggio di andata e un viaggio di ritorno sulla ferrovia o sulle corse del Servizio sostitutivo del servizio ferroviario, per una percorrenza non superiore, per ogni singolo viaggio, ai chilometri indicati sul biglietto e consente la libera circolazione, nel giorno di validità, sulle linee urbane di Bari gestite dall'Amtab Servizio SpA.
    Il costo del biglietto, stabilito in base alle fasce chilometriche secondo lo schema sotto indicato, risulta essere, a parità di percorrenza ferroviaria, più basso rispetto alla somma dei prezzi del biglietto di doppia corsa e del singolo biglietto Amtab.
    Km 10   € 2,60   da Macchie o da Palese a Bari
    Km 20   € 3,10   da Bitonto a Bari
    Km 30   € 3,95   da Terlizzi a Bari
    Km 40   € 4,95   da Ruvo a Bari
    Km 45   € 5,60   da Corato a Bari
    Km 60   € 7,10   da Andria a Bari
    Km 70   € 8,30   da Barletta a Bari
    Sulle Ferrovie del Nord Barese sono validi i biglietti "ferbus" riportanti il logo della Ferrotramviaria Spa sulla parte anteriore e la ragione sociale sulla parte posteriore.
    Il biglietto "ferbus" ha validità giornaliera. E' predisposto per la convalida, sia in andata che al ritorno, attraverso macchine obliteratrici, ma in attesa della installazione delle stesse negli impianti ferroviari delle Ferrovie del Nord Barese, è convalidato dalle biglietterie con l'apposizione della data nell'apposito campo prestampato. Il possessore non ha la facoltà di effettuare fermate intermedie.

Il possessore del titolo di viaggio può iniziare il viaggio, o terminarlo, in qualunque località compresa nella relazione per cui il biglietto è valido, fermo restando che nessun rimborso spetta per il percorso non effettuato.
Gli abbonamenti sono individuali, nominativi e incedibili. Perché sia valido, il viaggiatore è tenuto a compilare l’abbonamento, in maniera corretta, con i propri dati anagrafici e il periodo di validità.

2. TRASPORTO RAGAZZI
I ragazzi che non hanno compiuto i dieci anni, accompagnati singolarmente da persona adulta e che non occupino posti a sedere sono trasportati gratuitamente.
L’età si considera compiuta il giorno dell’anniversario della nascita.

3. EMISSIONE DI BIGLIETTI
I titoli di viaggio validi sulla Ferrovie del Nord Barese sono disponibili presso le rivendite autorizzate, presso le biglietterie delle stazioni e delle fermate e presso le emettitrici automatiche, ove installate. (I punti vendita sono elencati presso le stazioni e le fermate).
Per le biglietterie delle stazioni la Ferrotramviaria stabilisce l’inizio e il termine del rilascio dei biglietti in relazione all’ora di partenza dei treni e all’importanza delle stazioni.
Gli abbonamenti mensili possono essere emessi sino al giorno 24, per il mese in corso, e dal giorno 25, per quelli con validità nel mese successivo.
Gli abbonamenti settimanali possono essere emessi dal venerdì precedente la settimana di validità.
Sia gli abbonamenti mensili che quelli settimanali sono rilasciati su semplice richiesta verbale, anche da parte di terzi.
E’ ammesso il rilascio del titolo di viaggio in treno solo per i biglietti di corsa semplice speciale a fasce chilometriche. L’importo maggiorato di tale titolo di viaggio è determinato in relazione alle fasce di percorrenza chilometrica del viaggio.
I viaggiatori, che partono da fermate o da stazioni con biglietteria mancante o chiusa, possono viaggiare pagando il prezzo del biglietto di corsa semplice, senza alcuna maggiorazione.

4. IDENTIFICAZIONE PERSONALE E TESSERA DI RICONOSCIMENTO AZIENDALE
In corso di viaggio, il possessore di un titolo di viaggio nominativo, abbonamento mensile o settimanale, deve essere munito di un valido documento personale di identificazione, da esibire a richiesta degli agenti incaricati alla verifica del titolo di viaggio.
Il titolare di un biglietto di abbonamento, a sua discrezione, può munirsi di tessera di riconoscimento aziendale, da esibire in sostituzione del documento di identità.
La tessera di riconoscimento aziendale è rilasciata a seguito di semplice richiesta verbale dietro consegna di due fotografie formato tessera e l’esibizione di un valido documento di riconoscimento.
La tessera può essere rilasciata anche ai minori privi di documento di identità purché provvisti di certificazione, sottoscritta con firma autentica da chi esercita la patria potestà, dalla quale risultino i dati anagrafici del minore.
La tessera ha validità triennale e viene rilasciata dalle biglietterie delle stazioni delle Ferrovie del Nord Barese, dietro pagamento delle spese di emissione.

5. TRASPORTO BAGAGLI
Il viaggiatore può portare a bordo del treno gratuitamente un collo di peso non eccedente i 10 Kg e di dimensioni non superiori a cm 75x50x25.
Non è consentito il trasporto di oggetti pericolosi o eccessivamente ingombranti, ad insindacabile giudizio del personale viaggiante.
I bagagli possono essere trasportati sul mezzo sociale a condizione che siano posti negli spazi a ciò riservati, non rechino disturbo o danno agli altri viaggiatori, non ostacolino le attività di servizio del personale e non danneggino il mezzo sociale.
Ogni collo eccedente la franchigia, per un numero massimo di due bagagli per ogni viaggiatore, è soggetto al pagamento del biglietto di corsa semplice (Tariffa 1).

5b. TRASPORTO ANIMALI
A bordo del treno è consentito il trasporto gratuito:
- di cani di piccola taglia, purchè muniti di museruola e guinzaglio, oppure, se molto piccoli, da tenersi in grembo, in ragione di 1 per ogni viaggiatore.
- di piccoli animali domestici custoditi in appositi contenitori di peso non eccedente i 10 Kg e di dimensioni non superiori a cm 75x50x25. Il trasporto di tali contenitori è regolamentato come il trasporto dei bagagli, al quale capitolo si rimanda.
In ogni caso, il trasporto di animali è consentito in condizioni tali da impedire la loro libera circolazione sul mezzo. I proprietari di animali domestici sono responsabili del comportamento degli animali e devono porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché essi non arrechino disturbo agli altri utenti del servizio. In mancanza, ad insindacabile giudizio del personale viaggiante, i viaggiatori potranno essere allontanati dai mezzi sociali.
Non è consentito il trasporto di animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani guida.
Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa (Legge n.37 del 14-2-74).

6. CONCESSIONI SPECIALI
A mente dell'art. 30 della L.R. 31.10.2002 n. 18 e successive integrazioni, è prevista l'emissione di titoli di viaggio gratuiti per le seguenti categorie di cittadini:

  • privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;
  • invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, iscritti alla prima, seconda e terza categoria della tabella A) allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 113 e successive modificazioni e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;
  • invalidi civili e portatori di handicap certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore all'80% e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto, nonchè invalidi del lavoro certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore al 70%.

Per il trasporto delle suddette categorie di cittadini è stato istituito il titolo di viaggio plurimo, di cui è vietata la vendita, denominato "Biglietto plurimo speciale gratuito per disabili".
Tale biglietto, con validità di biglietto di corsa semplice, è rilasciato, di norma, per le singole tratte di servizio interessate e con validità giornaliera, ai cittadini che ne facciano richiesta, previo accertamento, da parte del personale delle biglietterie, della loro appartenenza a una delle predette categorie sulla base di idoneo documento.
Il "Biglietto plurimo speciale gratuito per disabili" è rilasciato, con validità di abbonamento gratuito, solo ai soggetti che, appartenenti ad una delle categorie beneficiarie, ne abbiano necessità per motivi di lavoro o di studio o di assistenza sanitaria.
Per ottenere tale beneficio gli interessati sono tenuti a presentare apposita richiesta, corredata da idonea documentazione, alla Direzione di Esercizio delle Ferrovie del Nord Barese, che autorizzerà l'emissione dell'abbonamento.
E' consentito il rilascio di abbonamento gratuito "al portatore", se ne è riconosciuto il diritto, per l'accompagnatore delle suddette categorie di cittadini.
Il "Biglietto plurimo speciale gratuito per disabili" è rilasciato dalle biglietterie delle stazioni delle Ferrovie del Nord Barese.

7. TRASPORTO DI MILITARI ED ELETTORI
Si rilascia il biglietto di corsa semplice (Tariffa 1) per la relazione di viaggio su esibizione della cartolina di viaggio rilasciata dalle Autorità Militari (cartolina precetto), senza previo pagamento, alle seguenti categorie di persone:

  • iscritti di leva, per i viaggi dalla località di abitazione alla località sede di Commissione Mobile di Leva o del Consiglio di Leva, per sottoporsi alla visita e per quelli di ritorno alla località di abitazione;
  • iscritti di leva inviati in osservazione, per i viaggi dalla località di abitazione alle sedi delle Commissioni Mobili di Leva, per sottoporsi a visita e per quelli di ritorno alla località di abitazione;
  • militari in congedo illimitato provvisorio, chiamati a visita di selezione attitudinale, per il viaggio dai comuni di residenza ai Distretti e viceversa;
  • militari in congedo illimitato provvisorio, chiamati alle armi, per i viaggi dai Comuni di residenza ai distretti Militari o alle Unità di Addestramento o ai Corpi o alle Scuole e viceversa.

Le biglietteterie delle stazioni di partenza, sia per il viaggio di andata che per il viaggio di ritorno, rilasciano all'interessato il biglietto di corsa semplice dopo aver trattenuto, staccandolo dall'apposita cartolina precetto, lo scontrino militare da cui risulta il percorso da compiere sulla Ferrovia Bari-Barletta. Analogamente opera il personale adibito alla controlleria, dovendo regolarizzare il viaggio di militari che salgono sul treno da fermate o da stazioni con biglietteria mancante o chiusa.
Nel rispetto delle circolari ministeriali, in occasione delle elezioni, vengono emessi titoli di viaggio a tariffa agevolata (Tariffa 12) al fine di facilitare l’affluenza alle urne sia da parte degli elettori residenti nel territorio nazionale che di quelli residenti all’estero.

8. INTERRUZIONE TEMPORANEA DEI TRASPORTI
Le persone che si trovano in viaggio al momento dell’interruzione sono trasportate a destinazione per altra via rimasta libera, senza aumento del prezzo.
Non essendoci altra via libera per giungere a destinazione, i viaggiatori sono trasportati gratuitamente al loro punto di partenza o a un punto intermedio a scelta di essi.
Per i viaggi intrapresi dopo che l’interruzione è stata portata a conoscenza e che si effettuano per altra via più lunga rimasta libera, è facoltà della Ferrotramviaria di applicare i prezzi competenti al trasporto sulla base delle percorrenze effettive.

9. OBBLIGHI DI CHI USA LA FERROVIA
L’utente della ferrovia è tenuto a:

  • prendere posto nei compartimenti disponibili delle carrozze componenti il treno già munito di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, anche per l’eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente;
  • non occupare, salva diversa disposizione, più di un posto a sedere;
  • nel caso inizi il viaggio sprovvisto di biglietto, richiedere tempestivamente al capotreno in servizio di essere regolarizzato. Questi emetterà il biglietto speciale a fasce chilometriche o, per quei viaggiatori che partono da fermate impresenziate o da stazioni con biglietteria mancante o chiusa, il biglietto di corsa semplice;
  • osservare tutte le prescrizioni relative all’esercizio ed all’uso della ferrovia e quelle che apportino impedimenti, restrizioni o condizioni speciali, e a uniformarsi alle richieste ed agli avvertimenti del personale che vi è addetto, nonché alle leggi, ai decreti ed ai regolamenti in materia di polizia, sanità e simili;
  • usare le precauzioni necessarie e vigilare, per quanto da lui dipenda, alla sicurezza ed incolumità proprie, delle persone e degli animali che sono sotto la sua custodia nonché sulla sicurezza delle proprie cose. In particolare, i viaggiatori che si servono di treni sui quali le porte sono ad apertura e chiusura automatica, debbono prestare specifica attenzione, sia durante le fermate sia in marcia, stante le caratteristiche delle porte suddette;
  • astenersi dal discendere dal treno in caso di fermate fuori stazione e discendere soltanto se il personale di servizio lo autorizzi e dal lato che verrà indicato, tenendosi discosto dal treno durante la fermata e risalendo non appena invitato dal personale;
  • presentare agli agenti ferroviari il biglietto e gli eventuali documenti prescritti ogni qualvolta siano richiesti;
  • pagare agli agenti incaricati delle riscossioni le somme da essi richieste per tasse, soprattasse, penalità ed ogni altro diritto dipendente dal trasporto;
  • non fumare nei treni e nei locali chiusi non destinati ai fumatori.

10. PRESCRIZIONI PER L’USO DEI LOCALI DI STAZIONE
È proibito alle persone estranee al servizio introdursi, senza permesso, nel recinto e nelle dipendenze delle stazioni, salve le eccezioni stabilite dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in vigore.
Per l’ingresso nelle stazioni occorre essere in possesso di biglietto di viaggio.
Le persone sprovviste di biglietto di viaggio possono accedere ai marciapiedi interni e agli atri delle stazioni solo se in accompagnamento di viaggiatori in partenza o in arrivo e limitatamente al periodo di tempo a tale scopo necessario.
Al privo di vista è riconosciuto il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida ex Legge n. 37 del 14/02/74.
E’ proibito l’ingresso nelle stazioni alle persone che offendono la decenza, sono causa di scandalo o di disturbo, o si trovano in stato di ubriachezza.
E’ vietato, se non espressamente autorizzati, di incaricarsi, a scopo di lucro, del trasporto del bagaglio dei viaggiatori e di dare molestia agli stessi, distribuendo avvisi o offrendo in vendita oggetti di qualunque specie.
Chi è ammesso all’interno delle stazioni deve uniformarsi alle avvertenze ed agli inviti del personale ferroviario, usare la dovuta prudenza e provvedere alla incolumità propria e delle persone che sono sotto la sua custodia.

11. SALE DI ATTESA
Le sale d’attesa sono aperte soltanto al momento in cui comincia la distribuzione dei biglietti e i viaggiatori, per entrarvi, devono essere in possesso di regolare titolo di viaggio.
Nelle sale di attesa vi sono bacheche per l’esposizione dell’orario dei treni e di altre informazioni al pubblico.
I Capi Stazione hanno il compito di controllare che le comunicazioni esposte siano aggiornate e di eliminare quelle obsolete.

12. SANZIONI
12.1 - Titolo di viaggio mancante o non valido
I viaggiatori che all’atto dei controlli risultino sprovvisti di valido titolo di viaggio o presentino titolo di viaggio comunque non valido sono soggetti all’emissione di processo verbale di accertamento ai sensi del D.P.R. 11/7/1980 n. 753 e al pagamento, oltre che del biglietto di corsa semplice, anche di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 prevista dall’art. 32 comma 1 della L.R. n. 18/2002.
Tale sanzione è ridotta a € 50,00, se l’utente provvede al pagamento entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della sua notifica.
I viaggiatori, titolari di biglietto di abbonamento, che all’atto dei controlli risultino privi del documento di identificazione vengono considerati sprovvisti di titolo di viaggio.
Non si procede alla contestazione qualora venga esibito un documento di identificazione scaduto da non oltre trenta giorni, a condizione che la scadenza sia avvenuta successivamente a quella di inizio di validità dell’abbonamento.
L’uso del biglietto di abbonamento alterato, contraffatto o intestato ad altra persona, oltre il ritiro dello stesso comporta il pagamento, oltre che del biglietto di corsa semplice riferito al percorso indicato sull’abbonamento, anche di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a quella comminata ai viaggiatori che risultano privi di valido titolo di viaggio.

12.2 - Uso improprio dei titoli di viaggio
(Art. 24 D.P.R. n. 753/1980) I biglietti o gli altri titoli di viaggio non possono essere usati in modo diverso da quello stabilito dalle rispettive norme di utilizzazione.
E’ vietata la cessione dei titoli di viaggio nominativi e, dopo l’inizio del viaggio, di quelli non nominativi.
E’ vietato acquistare o ottenere biglietti in violazione al precedente comma. Il biglietto o altro documento di trasporto indebitamente acquistato o ottenuto, decade di validità.
E’, altresì, vietata la vendita di biglietti, quando non sia autorizzata dall’Azienda.
I trasgressori alle disposizioni del secondo e terzo comma sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 3 a € 10.
I trasgressori alla disposizione del quarto comma incorrono nella sanzione amministrativa da € 7 a € 23 e, ove il fatto avvenga con il concorso di più persone, nella sanzione amministrativa da € 15 a € 46.

12.3 - Prescrizioni per l’uso dei mezzi di trasporto
12.3.1 - (Art. 25 D.P.R. n. 753/1980) E’ fatto divieto di aprire le porte esterne dei mezzi sociali e di salire o discendere dagli stessi, quando non sono completamente fermi.
E’ inoltre vietato salire o discendere dalla parte opposta a quella stabilita per il servizio viaggiatori o da aperture diverse da quelle all’uopo destinate.
I trasgressori alle suddette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 7 a € 23.
E’ vietato aprire le finestre dei veicoli senza l’assenso di tutti i viaggiatori interessati.
12.3.2 - (Art. 26 D.P.R. n. 753/1980) Salvo il caso di grave e incombente pericolo, è fatto divieto alle persone estranee al servizio di azionare i comandi per l’apertura di emergenza delle porte nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato nel mezzo sociale e come tale evidenziato.
I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 258 a € 1.549.

12.3.3 - (Art. 27 D.P.R. n. 753/1980) E’ vietato gettare dal mezzo sociale qualsiasi oggetto.
I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 5 a € 15.
Ove il fatto avvenga con il mezzo sociale in movimento, i trasgressori sono puniti con l’ammenda da € 25 a € 258 o con l’arresto fino a due mesi.

12.3.4 - (Art. 7 Legge 11/11/1975, n. 584, come sostituito dall’art. 52 Legge 28/12/2001, n. 448) E’ vietato fumare nei treni. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 27,50 a € 275, raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

12.3.5 - (Art. 29 D.P.R. n. 753/1980) L’utente che danneggia, deteriora o insudicia i veicoli, i locali, gli ambienti della ferrovia nonché i loro arredi e accessori è soggetto alla sanzione amministrativa da € 7 a € 23.
La sanzione anzidetta non si applica quando gli atti vengono compiuti da chi è colto da improvviso malore, fermo restando l’obbligo del risarcimento dell’eventuale danno arrecato.
Il pagamento della sanzione in misura ridotta con effetto liberatorio è subordinato al contestuale versamento della somma corrispondente all’eventuale danno arrecato, quando la somma stessa sia prefissata da una tariffa stabilita dall’Azienda e sia notificata al trasgressore all’atto della contestazione dell’infrazione.
Negli altri casi, ferma restando la possibilità del pagamento della sanzione in misura ridotta, con effetto liberatorio, l’importo dell’eventuale danno deve essere risarcito separatamente, previo accertamento e notifica.

12.3.6 - (Art. 33 D.P.R. n. 753/1980) E’ vietato portare con sé sul mezzo sociale armi da fuoco cariche e non smontate. Le munizioni di dotazione devono essere tenute negli appositi contenitori e accuratamente custodite. Detto divieto non è applicabile agli agenti della forza pubblica. I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da € 77 a € 232.

12.4 - Persone escluse dal mezzo sociale.
12.4.1 - (Art. 30 D.P.R. n. 753/1980) E’ fatto divieto alle persone non espressamente autorizzate dall’Azienda di svolgere l’attività di venditore di beni e di servizi sui mezzi sociali, nonché nelle stazioni e fermate. E’ fatto, altresì, divieto di svolgere attività di cantante, suonatore e simili, e di fare raccolta di fondi a qualunque titolo. I trasgressori sono allontanati dal mezzo sociale, previo ritiro del titolo di viaggio senza diritto ad alcun rimborso per i percorsi ancora da effettuare, ed incorrono inoltre nella sanzione amministrativa da € 15 a € 46.
Ove l’attività di vendita di beni avvenga con il concorso di più persone, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 258 a € 1.549.
Nei confronti dei trasgressori l’Azienda rifiuterà il rilascio del biglietto di abbonamento.

12.4.2 - (Art. 31 D.P.R. n. 753/1980) Sono escluse dal mezzo sociale e allontanate dalle fermate le persone che si trovino in stato di ubriachezza, che offendano la decenza o diano scandalo o disturbo agli altri viaggiatori e che ricusino di ottemperare alle prescrizioni d’ordine o di sicurezza del servizio.
Le persone escluse in corso di viaggio non hanno diritto ad alcun rimborso per il percorso ancora da effettuare.

12.4.3 - (Art. 32 D.P.R. n. 753/1980) Sono escluse dal mezzo sociale e allontanate dalle fermate le persone malate o ferite che possano arrecare danno o incomodo agli altri viaggiatori. Detta norma non si applica agli invalidi per causa di guerra, di lavoro e di servizio, nonché ai ciechi e sordomuti.

12.5 - Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal D.P.R. 753/1980, si fa riferimento alle disposizioni dell’art. 32 comma 3 della L.R. n. 18/2002, che cita "Il mancato rispetto da parte degli utenti dei servizi delle norme contenute nel regolamento aziendale di vettura comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da € 55,00 a € 250,00, ridotte al 50 per cento se l’utente estingue l’illecito entro i trenta giorni successivi a quello della contestazioneo della sua notifica."

12.6 - Nel caso in cui l’utente incorso in una infrazione sia esonerato, in via eccezionale, con atto del Direttore dell’Esercizio, dal pagamento della sanzione amministrativa, dovrà in ogni caso corrispondere la somma di € 5 oltre eventuali spese di notifica sostenute dall’Azienda.

13. RECLAMI
In tutte le stazioni è messo a disposizione del pubblico un registro per i reclami riguardanti il servizio della ferrovia. In ogni caso, i reclami, le richieste e i suggerimenti possono essere inoltrati direttamente:

  • per telefono, al numero 080 5299348, dalle ore 9.00 alle ore 12.00
    il servizio è operante dal lunedì al venerdì;
  • via fax, al numero 080 5240713;
  • per iscritto all’indirizzo: 
    FERROTRAMVIARIA SpA FERROVIE DEL NORD BARESE
    Direzione Esercizio - Supporto Operativo D.E. - Relazioni con la Clientela - Piazza Moro n. 50/b - 70122 BARI
  • via e-mail, all’indirizzo segreteria@ferrovienordbarese.it
  • via internet, nel presente sito (www.ferrovienordbarese.it), alla sezione RECLAMI della TUTELA DEL VIAGGIATORE

E’ necessario fornire le proprie generalità e indirizzo.
Per tutti i casi che richiedono una risposta, l’azienda si rivolgerà agli interessati, per iscritto, entro 30 giorni dalla data del protocollo aziendale.

14. RIMBORSI
Si ha diritto al rimborso in caso di sospensione del servizio, per cause di inadempienze attribuibili alla Ferrotramviaria, per l’intera giornata e senza l’effettuazione di un servizio sostitutivo.
Il rimborso consisterà nel riconoscimento del costo del biglietto acquistato previa restituzione dello stesso o, nel caso di abbonamento, nel riconoscimento dell’importo del biglietto di corsa semplice per la tratta riferita all’abbonamento stesso.
I biglietti e gli abbonamenti acquistati e non utilizzati, per le suddette ragioni, possono essere rimborsati presso la stessa agenzia di emissione entro un’ora dal rilascio; altrimenti, entro le 48 ore successive all’evento, il viaggiatore dovrà inoltrare il reclamo tramite richiesta scritta, allegando il biglietto non utilizzato o la fotocopia dell’abbonamento.
Dovrà, inoltre, dichiarare: nome, cognome, giorno, luogo, ora e linea oggetto del mancato servizio. In caso di invio tramite Servizio Postale farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante. L’Azienda, dopo aver proceduto alle ulteriori verifiche ed accettata la richiesta, procederà all’invio presso il domicilio indicato dal richiedente di un buono di rimborso.
Per servizi saltati o irregolari per cause di forza maggiore, come ad esempio calamità naturali, eventi atmosferici, imprevisti del veicolo, scioperi, interruzioni stradali o, comunque, per cause derivanti da situazioni non imputabili alla Ferrovia, non si prevede alcuna forma di rimborso. Non è dovuto, inoltre, alcun rimborso in caso di furto, smarrimento, distruzione del bigliettoed in caso di mancato utilizzo dipendente da fatto proprio del viaggiatore.

15. OGGETTI SMARRITI
Gli oggetti smarriti rinvenuti dal Personale nelle stazioni e nelle fermate sono consegnati al Capo Stazione.
Gli oggetti smarriti rinvenuti sui treni sono consegnati al Capo Stazione della stazione di fine corsa.
I Capi Stazione provvedono al trasferimento degli oggetti rinvenuti presso la stazione di Bari Centrale.
Il Capo Stazione di Bari Centrale ha la responsabilità di registrare e catalogare gli oggetti rinvenuti, di riporli in un luogo adatto al deposito e di custodirli.
Gli oggetti smarriti restano in deposito 1 mese.
Essi possono essere reclamati e ritirati dai proprietari presso la stazione di Bari Centrale, tutti i giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
Nel caso sia certa la proprietà dell’oggetto smarrito (per la presenza di carta di identità o altro documento) e il proprietario sia rintracciabile, il Capo Stazione di Bari Centrale provvederà a richiedere all’interessato di procedere al ritiro.
Questi, all’atto della consegna, apporrà nell’apposito registro oggetti smarriti la firma per ricevuta, dietro esibizione di un documento di riconoscimento.
Negli altri casi, all’atto della richiesta di restituzione di un oggetto smarrito, l’addetto annoterà le generalità del richiedente (rilevandole da un documento di riconoscimento) ed esigerà dal medesimo una descrizione dettagliata dell’oggetto reclamato. In caso di corrispondenza tra la descrizione e l’oggetto reclamato, il richiedente potrà ritirare l’oggetto dopo aver sottoscritto il registro oggetti smarriti.
Decorso il termine di 1 mese, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa prevista dal Codice Civile, il Capo Stazione di Bari Centrale provvede a consegnare gli oggetti non reclamati all’Ufficio Oggetti Smarriti del Comune di Bari.

16. DANNI A PERSONE E COSE
Il viaggiatore munito di regolare titolo di viaggio è tutelato da copertura assicurativa durante il trasporto.
Per i danni a persone o cose per i quali l’utente ravvede la responsabilità dell’azienda, sarà cura dello stesso informare tempestivamente il personale in servizio al momento dell’accaduto, fornendo i propri dati, generalità e danni subiti.
L’utente dovrà, altresì, inoltrare la denuncia del danno subìto alla Direzione dell’Esercizio delle Ferrovie del Nord Barese, allegando la documentazione necessaria perché la compagnia di assicurazione che tutela l’azienda, alla quale la pratica è inviata per il prosieguo, possa valutare la sussistenza e l’entità del risarcimento.
In caso di danni a persone e cose, il personale in servizio al momento dell’accaduto dovrà prontamente intervenire, soccorrere chi fosse eventualmente infortunato, all’uopo inviando lo stesso, se consenziente, presso il più vicino pronto soccorso, informarsi sulla dinamica dell’accaduto, rilevare i dati e le generalità delle persone coinvolte nel fatto e di eventuali testimoni.
Lo stesso personale dovrà, altresì, produrre alla Direzione dell’Esercizio una dettagliata relazione su quanto occorso, con la descrizione puntuale dei danni subiti dall’utente e completa di tutti i dati acquisiti.